{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-89_1995-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8464&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c887938db61d8dc2edc12ec46e5da22e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:18", "Checksum": "a72e42cfd834e2c92143b413988ade3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n3. Dalla “richiesta per l’apertura di un conto e/o deposito presso la __________ ” (doc. B), dalla “dichiarazione/specimen di firma” (doc. C) e dalla “Procura” (doc. H), tutti del 29 novembre 1971, risulta che titolare del conto __________ è __________ e che questi ha conferito procura a __________.\nDai doc. L, N, P e R (formulari bancari “di prelevamento a debito”), sottoscritti dall’escussa, si evince che __________ il 2 febbraio 1990 ha effettuato prelevamenti dal conto __________ per complessivi Fr. 3’127’412.--, e meglio: Fr. 190’177.25 (doc. L), Fr. 2’533’209.25 (doc. N), Fr. 184’533.10 (doc. P), Fr. 219’492.40 (doc. R). Ritenuto che l’escussa ha effettuato prelevamenti da un conto bancario di cui non risulta essere titolare ma unicamente procuratrice e che quindi ha disposto di soldi che, perlomeno nei limiti di cognizione del giudice del rigetto e avuto riguardo alla documentazione versata agli atti, erano manifestamente di __________, i doc. L, N, P e R, con i quali l’escussa ha riconosciuto di aver prelevato dal conto __________ l’importo di Fr. 3’127’412.-- costituiscono un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per questo importo, avuto riguardo al fatto che nello scritto 19 luglio 1993 (doc. Z) e nel reclamo 21 dicembre 1993 (doc. V), nei quali l’escussa riconosce di aver prelevato dal conto __________ tutti gli averi ivi depositati fino a sua totale estinzione. In relazione al noto conto la patrocinatrice dell’escussa infatti così si esprime:\n- “la mia cliente è disposta a discutere l’intera questione a tavolino e a dimostrare come essa nel 1990, nella sua veste di procuratrice, abbia agito nell’interesse del titolare del conto” (doc. Z p. 1);\n- “nel corso del mese di febbraio 1990 la signora __________, consigliata anche da un avvocato ticinese, ha estinto il conto intestato al signor __________ ed ha girato tutto quanto in deposito su un conto intestato a se stessa” (doc. V p. 3).\nIl complesso dei doc. L, N, P, R, Z e V costituisce pertanto riconoscimento di debito legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio limitatamente a Fr. 3’127’412.-- oltre agli interessi legali al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), e non dell’8 % come richiesto dal creditore, a decorrere dal 2 febbraio 1990.\n4. L’appello 23 giugno 1994 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza pressoché totale di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi, richiamato l'art. 82 cpv. 1 LEF,\npronuncia: I. L'appello 23 giugno 1994 di __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 6/20 giugno 1994 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:\n“1. L’istanza 23 dicembre 1993 di __________, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dall’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria per Fr. 3’127’412.-- oltre interessi al 5 % dal 2 febbraio 1990.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1000.-- di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’800.--, già anticipata dall'istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- d’indennità.\"\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}