{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-89_1995-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8464&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c887938db61d8dc2edc12ec46e5da22e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:18", "Checksum": "a72e42cfd834e2c92143b413988ade3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Contro il giudizio di prime cure si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando che il 29.11.1971 ha aperto, conferendo procura all’appellata, presso la __________ il conto “__________ ” (doc. B, G e H). A mente dell’appellante la sua esclusiva proprietà sull’importo di Fr. 3’127’416.-- risulterebbe in modo ineccepibile dai documenti bancari e dalla deposizione del funzionario della banca che ha sempre gestito il conto.\nL’esigenza posta dal Pretore secondo cui le “lettere-deposizioni” degli avvocati __________ e __________ e le deposizioni __________ e __________ non potrebbero essere prese in considerazione perché non prodotte con l’istanza, costituisce formalismo eccessivo.\nNel febbraio/marzo 1990 i fondi depositati sul conto “__________ ” vennero trasferiti dall’appellata sul conto “__________.\nL’appellata, sottoscrivendo la procura (doc. H), si è impegnata conformemente alla disposizione dell’art. 400 CO a “restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato e a corrispondere gli interessi sulle somme delle quali abbia ritardato il versamento”. Nel caso in esame la volontà di restituire risulterebbe inoltre dalla lettera 19.7.1993 dell’avv. __________, 3.3.94 dell’avv. __________, 16.3.1994 dell’avv. __________, dalla deposizione 8.3.1994 di __________.\nF. Con osservazioni 24 agosto 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame.\nPer l’appellata la circostanza secondo cui __________ sarebbe esclusivo proprietario dei beni sequestrati non è minimamente provata. La signora __________ aveva ampia facoltà di disporre del conto __________.\nL’osservante contesta che la sua patrocinatrice avrebbe dichiarato che i fondi in questione sono di proprietà di __________. La signora __________ ha invece chiaramente dichiarato di non avere nulla da restituire.\nL’osservante contesta che vi sia fra le parti un mandato fiduciario che solo ora la controparte propone a sostegno della propria tesi.\nFra i signori __________ e __________ non vi era alcun rapporto di mandato fiduciario, atteso che per volere del fratello l’appellata poteva disporre a suo piacimento della somma depositata sulla nota relazione bancaria.\nConsiderato\nin diritto: 1. All’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 387 cpv. 2 CPC).\nPer l’art. 387 cpv. 3 CPC nessuna prova per testimoni o perizia è ammessa se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all’istanza scritta, se dall’attore, al principio dell’udienza, se dal convenuto.\nIn applicazione del cpv. 3 dell’art. 387 CPC il Segretario assessore ha estromesso dagli atti i “riscontri testimoniali scritti versati agli atti in fase dibattimentale ed ascrivibili a soggetti che sono terzi nel procedimento”.\nL’interpretazione data dal Segretario assessore a siffatta disposizione assurge ad eccessivo formalismo procedurale fine a se stesso, atteso che niente giustifica la differenziazione tra i documenti producibili dall’istante all’udienza di contraddittorio ex art. 387 cpv. 2 CPC e la prova per testimoni in forma di dichiarazione scritta da produrre contemporaneamente all’istanza scritta ex art. 387 cpv. 3 CPC. La limitazione posta dal cpv. 3 dell’art. 387 CPC non è sostenibile, visto in particolare che una sua letterale interpretazione condurrebbe all’assurdo risultato che l’istante può produrre all’udienza qualsiasi documento, anche lunghissimo, mentre non potrebbe produrre in tale sede una deposizione testimoniale, benchè di agevole lettura.\nAll’udienza di contraddittorio l’istante può quindi produrre qualsiasi nuovo documento, comprese deposizioni testimoniali in forma scritta la cui efficacia probatoria è però minore (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330 e 349 n. 17).\nNel caso di specie si terrà di conseguenza conto di tutti i documenti versati agli atti dalle parti e quindi anche delle dichiarazioni testimoniali prodotte in fase dibattimentale.\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La qualifica di riconoscimento di debito è riconosciuta unicamente alla dichiarazione scritta e firmata dall’escusso o dal suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.151 e rif. ivi). Le deposizioni, anche testimoniali, di terzi non possono dunque in linea di principio costituire -prese a sé stanti- riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nc) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3)."}