{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-89_1995-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8464&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c887938db61d8dc2edc12ec46e5da22e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:18", "Checksum": "a72e42cfd834e2c92143b413988ade3c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.04.1995 14.1995.89\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 aprile 1995/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 dicembre 1993 da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________)\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 6/20 giugno 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’eccezione d’ordine formulata da __________ in data 21 marzo 1994 è respinta.\n2. La richiesta di intersecazione formulata da __________ di data 21 marzo 1994 è respinta.\n3. L’istanza 23 dicembre 1993 di __________, è respinta.\n4. Tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- e spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 23 giugno 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;\nmentre con osservazioni 24 agosto 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 23 giugno 1994 di __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto: A. Con PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso in via ordinaria __________ per l’incasso di Fr. 3’127’416.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito:\n“1. Indebito arricchimento e atti illeciti come a sequestro __________ della Pretura di Mendrisio-Sud.\n2. Spese bolletta Pretura Mendrisio-Sud.\n3. spese verbale sequestro n. __________-01 del 25.11.93.\nDebitrice solidale con: __________, rappr. da avv. __________ (seq. n. __________ infruttuoso)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa sui doc. Z (lettera 19.7.1993 dell’avv. __________ all’avv. __________), D1 (lettera 3.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico), E1 (lettera 16.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico) e F1 (deposizione __________ dell’8.3.1994).\nA mente dell’istante dai documenti da B a S risulta “che fino al febbraio/marzo 1990 l’importo oggetto dell’esecuzione era depositato sul conto “__________ presso la __________ __________ ”, del quale era titolare solo l’istante”.\nIl procedente assevera che “il 31 gennaio 1990 venne aperto il conto “__________ ” intestato ad __________, sul quale nel febbraio/marzo 1990 quest’ultima trasferì tutti i fondi depositati sul conto “__________ ””.\n“Nella lettera 19 luglio 1993 dell’avv. __________, patrocinatrice dei coniugi __________, è espressamente detto che __________ “nella sua veste di procuratrice, ha agito nell’interesse del titolare del conto”. Detta lettera non pone nessuna condizione per la restituzione dei fondi (...)”.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato che “dichiarazioni scritte di eventuali testimoni non sono dei riconoscimenti di debito ma solo documenti atti a fungere da eventuale supporto probatorio per allegazioni di fatto”. Pure “l’istoriato del deposito dei fondi in parola come tutte le circostanze legate al fatto che inizialmente questi fondi erano depositati su un conto e ora si trovano depositati su un altro conto, non ha niente a che vedere con la presente fattispecie”.\nIn occasione di una riunione svoltasi alcuni giorni prima del 19 luglio 1993 presso il __________, l’avv. __________ aveva chiesto ai convenuti l’autorizzazione ad assumere tutte le informazioni relative ad un determinato conto il cui nome doveva essere indicato dai convenuti medesimi (doc. 7). Il 19 luglio 1993 l’avv. __________ avrebbe quindi dichiarato di essere disposta a discutere a tavolino la questione dell’autorizzazione e non quella relativa a eventuali richieste di restituzione.\nD. Con sentenza 6/20 giugno 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha rigettato l’istanza.\nPer il giudice di prime cure ex art. 387 cpv. 3 CPC la prova testimoniale è ammissibile unicamente sotto forma di dichiarazione scritta a condizione che essa venga prodotta contemporaneamente all’istanza scritta: quindi i “riscontri testimoniali scritti versati agli atti in fase dibattimentale ed ascrivibili a soggetti che sono terzi nel procedimento” sarebbero inammissibili.\nDai riscontri documentali acquisiti agli atti non risulterebbe alcuna chiara, esplicita e non equivoca dichiarazione di volontà della debitrice con cui ella si obbliga a pagare una determinata somma di denaro all’istante.\nIl riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure ammissione esplicita all’udienza. Nel caso di specie nessuna ammissione, idonea a costituire valido riconoscimento di debito , sarebbe stata espressa dalla rappresentante legale della convenuta in sede d’udienza preliminare e neppure in alcun documento di causa antecedente la procura scritta 30 novembre 1993 (doc. 1)."}