Essa si è infatti si è limitata a comunicare all’avv. __________ che __________ era disposta a discutere della “questione” relativa “alla relazione bancaria presso la __________ ” e non ai conti presso il __________ che qui interessano. b) Gli scritti doc. D (lettera 3.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico), E (lettera 16.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico) e F (deposizione __________ dell’8.3.1994) non possono assurgere di principio e indipendentemente dal loro contenuto, a riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, atteso che siffatti documenti non sono stati allestiti e sottoscritti dal convenuto o dalla sua patrocinatrice, ma da terzi (gli scritti doc.