Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure ammissione esplicita all’udienza. Nel caso di specie nessuna ammissione, idonea a costituire valido riconoscimento di debito , sarebbe stata espressa dalla rappresentante legale del convenuto in sede d’udienza preliminare e neppure in alcun documento di causa antecedente la procura scritta 30 novembre 1993 (doc. 1). E. Contro il giudizio di prime cure si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando che il 5.7.1971 ha aperto presso il __________ il conto “__________ ” così intestato “sigg.