Dai riscontri documentali acquisiti agli atti non risulterebbe alcuna chiara, esplicita e non equivoca dichiarazione di volontà del debitore con cui egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro all’istante. Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure ammissione esplicita all’udienza.