Con sentenza 6/20 giugno 1994 il Segretario assessore di Mendrisio-Sud ha rigettato l’istanza. Per il giudice di prime cure ex art. 387 cpv. 3 CPC la prova testimoniale è ammissibile unicamente sotto forma di dichiarazione scritta a condizione che essa venga prodotta contemporaneamente all’istanza scritta: quindi i “riscontri testimoniali scritti versati agli atti in fase dibattimentale ed ascrivibili a soggetti che sono terzi nel procedimento” sarebbero inammissibili. Dai riscontri documentali acquisiti agli atti non risulterebbe alcuna chiara, esplicita e non equivoca dichiarazione di volontà del debitore con cui egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro all’istante.