500.-a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 27 giugno 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a Fr. 4’478’695.-- oltre accessori; mentre con osservazioni 24 agosto 1994 l’appellato ha resistito al gravame, protestate tasse e ripetibili; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 27 giugno 1994 di __________? 2. Tassa di giustizia e indennità. Ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio