{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-88_1995-04-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8463&nX40_KEY=4711564&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a16c3df5e085f71e10b6f5447f6face"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:45", "Checksum": "6b6afde7bab31b2affc4f3a0e67cd7cb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.88\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La qualifica di riconoscimento di debito è riconosciuta unicamente alla dichiarazione scritta e firmata dall’escusso o dal suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.151 e rif. ivi). Le deposizioni, anche testimoniali, di terzi non possono dunque in linea di principio -prese a sé stanti- costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nc) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nd) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n3. Il procedente fonda la sua pretesa sui doc. P (lettera 19.7.1993 dell’avv. __________ all’avv. __________), D (lettera 3.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico), E (lettera 16.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico) e F (deposizione __________ dell’8.3.1994).\na) Dall’esame dello scritto 19 luglio 1993 dell’avv. __________ all’avv. __________ non risulta un riconoscimento di debito ex art. 82 LEF nei confronti di __________. La lettera richiamata dal procedente è infatti stata formulata dall’avv. __________ unicamente “in nome e per conto di __________ ” e quindi, già per questo motivo, non può costituire riconoscimento di debito contro __________. In questo scritto la patrocinatrice di __________ non riconosce inoltre che la sua cliente è debitrice di __________ dell’importo in esecuzione. Essa si è infatti si è limitata a comunicare all’avv. __________ che __________ era disposta a discutere della “questione” relativa “alla relazione bancaria presso la __________ ” e non ai conti presso il __________ che qui interessano.\nb) Gli scritti doc. D (lettera 3.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico), E (lettera 16.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico) e F (deposizione __________ dell’8.3.1994) non possono assurgere di principio e indipendentemente dal loro contenuto, a riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, atteso che siffatti documenti non sono stati allestiti e sottoscritti dal convenuto o dalla sua patrocinatrice, ma da terzi (gli scritti doc. D e E addirittura dal legale svizzero rispett. italiano del procedente).\nc) Come rettamente rilevato dal primo giudice dai documenti prodotti dall’appellante non può pertanto essere dedotto alcun riconoscimento di debito. Ciò vale in particolare anche per i documenti bancari mediante i quali __________ vuole dimostrare che i fondi oggetto dell’esecuzione gli appartengono esclusivamente e che __________ ha agito unicamente quale gestore d’affari senza mandato. In effetti da questa documentazione non si evince alcuna dichiarazione di riconoscimento di debito chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione ex art. 82 LEF.\n4. L'appello 27 giugno 1994 __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamato l'art. 82 LEF,\npronuncia\n1. L'appello 27 giugno 1994 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’800.--, già anticipata dall'istante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- d’indennità.\"\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}