{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-88_1995-04-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8463&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a16c3df5e085f71e10b6f5447f6face"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:09", "Checksum": "b490cf68d88fba97a3fd18c5013011a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 14.1995.88\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione esplicita in documenti oppure ammissione esplicita all’udienza. Nel caso di specie nessuna ammissione, idonea a costituire valido riconoscimento di debito , sarebbe stata espressa dalla rappresentante legale del convenuto in sede d’udienza preliminare e neppure in alcun documento di causa antecedente la procura scritta 30 novembre 1993 (doc. 1).\nE. Contro il giudizio di prime cure si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando che il 5.7.1971 ha aperto presso il __________ il conto “__________ ” così intestato “sigg. ing. __________ e/o __________ ” (doc. B). Come attestato dalla sentenza 31.1.1994 del Giudice dell’istruzione e dell’arresto (p. 2, 3, 4), dal reclamo 21.12.1993 dell’avv. __________ al GIAR (p. 4), dalla lettera 3.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero Pubblico, dalla lettera 16.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico e dalla deposizione 8.3.1994 di __________, nonostante l’intestazione l’appellante era l’unico avente diritto economico su detto conto.\nL’esigenza posta dal Pretore secondo cui le “lettere-deposizioni” degli avvocati __________ e __________ e le deposizioni __________ e __________ non potrebbero essere prese in considerazione perché non prodotte con l’istanza, costituisce formalismo eccessivo.\nA fine gennaio 1990 i fondi depositati sul conto “__________ ” vennero trasferiti dai coniugi __________ sul conto “__________ ”, intestato a __________ con procura al marito e poi, il 27.2.1993, dal conto “__________ ” al conto “__________ ” intestato a __________ con procura individuale alla moglie.\nNel caso in esame l’appellato ha affermato di aver agito “unicamente per ragioni di sicurezza e per evitare che gli averi cadessero nelle mani sbagliate”. Sebbene l’appellato, a differenza della moglie non avesse ricevuto un mandato fiduciario, “le conseguenze non cambiano, perché all’appellato sono applicabili le disposizioni della gestione d’affari senza mandato”: “L’affermazione dell’appellato di aver agito nell’interesse dell’appellante perché gravemente ammalato, aggiunta ai combinati art. 369 ss. e 400 CO, costituisce riconoscimento di debito in base al quale occorre concedere il rigetto dell’opposizione”. Nel caso in esame la volontà di restituire risulterebbe inoltre dalla lettera 3.3.1994 dell’avv. __________, 16.3.1994 dell’avv. __________, dalla deposizione 8.3.1994 di __________.\nF. Con osservazioni 24 agosto 1994 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame.\nPer l’appellato la circostanza secondo cui __________ sarebbe esclusivo proprietario dei beni sequestrati non è minimamente provata. La signora __________ aveva ampia facoltà di disporre del conto __________ sia prima che dopo la malattia che ha colpito il fratello.\nL’osservante contesta che la sua patrocinatrice avrebbe dichiarato che i fondi in questione sono di proprietà di __________ e che fra i signori __________ e __________ vi fosse un rapporto di gestione d’affari senza mandato. Siffatta considerazione di diritto sarebbe comunque tardiva perché esposta per la prima volta in sede di appello.\nConsiderato\nin diritto:\n1. All’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 387 cpv. 2 CPC).\nPer l’art. 387 cpv. 3 CPC nessuna prova per testimoni o perizia è ammessa se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all’istanza scritta, se dall’attore, al principio dell’udienza, se dal convenuto.\nIn applicazione del cpv. 3 dell’art. 387 CPC il Segretario assessore ha estromesso dagli atti i “riscontri testimoniali scritti versati agli atti in fase dibattimentale ed ascrivibili a soggetti che sono terzi nel procedimento”.\nL’interpretazione data dal Segretario assessore a siffatta disposizione assurge ad eccessivo formalismo procedurale fine a se stesso, atteso che niente giustifica la differenziazione tra i documenti producibili dall’istante all’udienza di contraddittorio ex art. 387 cpv. 2 CPC e la prova per testimoni in forma di dichiarazione scritta da produrre contemporaneamente all’istanza scritta ex art. 387 cpv. 3 CPC. La limitazione posta dal cpv. 3 dell’art. 387 CPC non è sostenibile, visto in particolare che una sua letterale interpretazione condurrebbe all’assurdo risultato che l’istante può produrre all’udienza qualsiasi documento, anche lunghissimo, mentre non potrebbe produrre in tale sede una deposizione testimoniale, benchè di agevole lettura.\nAll’udienza di contraddittorio l’istante può quindi produrre qualsiasi nuovo documento, comprese deposizioni testimoniali in forma scritta la cui efficacia probatoria è però minore (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 330 e 349 n. 17).\nNel caso di specie si terrà di conseguenza conto di tutti i documenti versati agli atti dalle parti e quindi anche delle dichiarazioni testimoniali prodotte in fase dibattimentale.\n"}