b) Gli scritti doc. D1 (lettera 3.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico), E1 (lettera 16.3.1994 dell’avv. __________ al Ministero pubblico) e F1 (deposizione __________ dell’8.3.1994) non possono invece assurgere di principio e indipendentemente dal loro contenuto, a riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, atteso che siffatti documenti non sono stati allestiti e sottoscritti dalla convenuta o dalla sua patrocinatrice, ma da terzi (gli scritti doc. D1 e E1 addirittura dal legale svizzero rispett. italiano del procedente). c) Come rettamente rilevato dal primo giudice dai documenti prodotti dall’appellante non può pertanto essere dedotto alcun riconoscimento di debito.