b) La qualifica di riconoscimento di debito è riconosciuta unicamente alla dichiarazione scritta e firmata dall’escusso o dal suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.151 e rif. ivi). Le deposizioni, anche testimoniali, di terzi non possono dunque in linea di principio costituire -prese a se stanti- riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro;