Considerato IN DIRITTO: 1. All’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 387 cpv. 2 CPC). Per l’art. 387 cpv. 3 CPC nessuna prova per testimoni o perizia è ammessa se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all’istanza scritta, se dall’attore, al principio dell’udienza, se dal convenuto. In applicazione del cpv.