dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/15 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 6/20 giugno 1994 ha così pronunciato: “1. L’eccezione d’ordine formulata da __________ in data 21 marzo 1994 è respinta. 2. L’istanza 23 dicembre 1993 di __________ è respinta. 3. Tassa di giustizia in Fr. 1’200.-- e spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 500.-- a titolo di indennità.