che le tasse di giustizia dei due gradi cantonali sono a carico metà per parte, compensate le indennità, avuto riguardo al fatto che due erano in sostanza i temi giuridici oggetto del contendere - tasse di giustizia e ripetibili della procedura cantonale di rigetto e della procedura del ricorso di diritto pubblico - di pressoché pari entità numerica e che ogni parte prevale su un punto ma soccombe sull'altro; richiamati gli art. 80 cpv.1 e 81 cpv.1 LEF; 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF; PRONUNCIA 1. L'appello 27 gennaio 1994 di __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 17 gennaio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: