{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-86_1995-08-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8461&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3b881189bb2282ca39ee43911042bea2"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.08.1995 14.1995.86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:27", "Checksum": "6307c5ab722165d1356cf999d737bc93", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.08.1995 14.1995.86\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 novembre 1993 da\naffinchè sia rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/5 novembre 1993 dell'UE di Lugano, protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il pronunciato 5 aprile 1994 di questa Camera e la sentenza 30 agosto 1994 del Tribunale federale;\npreso atto che il patrocinatore della creditrice ha chiesto di tenere in sospeso la procedura fino a sua ulteriore comunicazione e che il 13 luglio 1995 ha postulato l'emanazione del giudizio;\nconsiderato\nIN FATTO E IN DIRITTO\nche con precetto esecutivo n. __________ __________ ha chiesto a __________ il pagamento di Fr. 13'953.-- per spese PE (Fr. 306.--), spese Pretura (Fr. 1'000.--), indennità Pretura (Fr. 3'000.--), indennità Tribunale d'appello (Fr. 3'000.--) e ripetibili Tribunale federale (Fr. 6'647.--);\nche l'escusso ha interposto opposizione e __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo;\nche il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 17 gennaio 1994 ha rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente a Fr. 13'497.05 oltre accessori;\nche questa Camera con sentenza 5 aprile 1994 ha accolto l'appello di __________, riformando il giudizio pretorile nel senso che l'istanza di __________ è respinta, con il carico a __________ di tassa di giustizia in Fr. 120.-- e indennità in Fr. 280.-- (prima sede), rispettivamente Fr. 180.-- e Fr. 400.-- (appello);\nche il Tribunale federale (II Corte civile) con sentenza 30 agosto 1994 ha annullato la decisione cantonale, accogliendo parzialmente il ricorso di diritto pubblico di __________ limitatamente alle ripetibili in Fr. 6'647.--, atteso che la procedura del ricorso di diritto pubblico è autonoma e non costituisce il prolungamento della procedura cantonale di rigetto dell'opposizione e di conseguenza le ripetibili ex ricorso di diritto pubblico non hanno il loro fondamento nella OTLEF;\nche l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione deve pertanto essere accolta limitatamente a Fr. 6'647.-- con interessi al 5% dall'11 ottobre 1993;\nche le tasse di giustizia dei due gradi cantonali sono a carico metà per parte, compensate le indennità, avuto riguardo al fatto che due erano in sostanza i temi giuridici oggetto del contendere - tasse di giustizia e ripetibili della procedura cantonale di rigetto e della procedura del ricorso di diritto pubblico - di pressoché pari entità numerica e che ogni parte prevale su un punto ma soccombe sull'altro;\nrichiamati gli art. 80 cpv.1 e 81 cpv.1 LEF; 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF;\nPRONUNCIA\n1. L'appello 27 gennaio 1994 di __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 17 gennaio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:\n\"1. L'istanza 9 novembre 1993 di __________, Succursale di Lugano, è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l'opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo n. __________ del 3/5 novembre 1993 dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a Fr. 6'647.-- con interessi al 5% dall'11 ottobre 1993.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, già anticipata da __________, è a carico metà per parte, compensate le indennità\".\n2. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 180.--, già anticipata da __________, è a carico metà per parte, compensate le indennità.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}