che è quindi decaduta pure la citata esecuzione a convalida; - che l'istanza di rigetto promossa dalla qui appellante, così come le successive procedure giudiziarie, ivi compresa la restituzione in intero contro la sentenza 23 marzo 1990, sono divenute prive d'oggetto; - che analoga sorte è toccata al gravame in esame, di cui non occorre quindi esaminare ricevibilità e fondatezza; - che, viste le peculiarità della fattispecie in esame, si giustifica di prescindere dalla percezione della tassa di giustizia e dall'attribuzione di ripetibili; pronuncia: 1. L’appello 11 giugno 1990 di __________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. 2.