dall'avv. __________ tendente ad ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1 e, in via principale, l'annullamento della sentenza 23 marzo 1990 della CEF; sulla quale richiesta di sospensione il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 5 giugno 1990 ha così deciso: “1. Alla petizione 16/17 maggio 1990 è accordato effetto sospensivo.