Di conseguenza la sentenza 13 luglio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: 1. "L'istanza 11 aprile 1994 di __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta __________, è respinta in via definitiva limitatamente a Fr. 163'670.-- con interessi al 5% dal 1. dicembre 1993. 2. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall'istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- di indennità". 2. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 450.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- di indennità.