d) La conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso del giorno della domanda d'esecuzione (DTF 51 III 180; II CCA 9 luglio 1991 in re C. C. c. A. C. cons.8). e) Non è noto il tasso di cambio del giorno della domanda d'esecuzione. Contrariamente alla massima della sentenza CEF 15 aprile 1981 (cfr. Rep 1982 p.406), il tasso di cambio Lit./Fr., ma anche il tasso di cambio in genere, non può dirsi fatto notorio e quindi da accertare d'ufficio, atteso che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni, anche in funzione dell'importo da convertire.