2 CO e contrario), cfr. DTF (II.Corte civile) 16 marzo 1989 in SJ 1989 p.350-352. c) E' compito del giudice dell'art. 86 LEF stabilire se l'escusso, debitore di valuta estera che ha pagato in franchi svizzeri un importo maggiore, possa ripetere come indebito la differenza di cambio. L'escusso dovrà invece rivolgersi al giudice dell'art. 85 LEF per far constatare l'annullamento dell'esecuzione nel caso in cui abbia pagato in valuta estera direttamente al creditore, ritenuto che l'escusso non può pagare all'ufficio esecuzione in valuta estera. d) La conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso del giorno della domanda d'esecuzione (DTF 51 III 180;