Il giudizio va quindi reso solo sulla base dei documenti agli atti, tenuto conto delle ammissioni delle parti. b) Per l'art. 67 cpv.1 n.3 LEF la domanda d'esecuzione deve indicare l'ammontare del credito in valuta legale svizzera: siffatta conversione è norma di ordine pubblico imposta da necessità pratiche, ritenuto che il prodotto della realizzazione che deve servire al pagamento del debito in esecuzione si ottiene di regola in valuta svizzera e inoltre gli attestati di carenza di beni devono essere stabiliti in valuta svizzera.