diritto al riconoscimento materiale previsto dalla Convenzione di Lugano e non più secondo la Convenzione italo-svizzera del 1933 - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. Walter Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem Lugano-Übereinkommen, in: SZW 1993 p.115 n.2.1). 3. Il Pretore si è pertanto correttamente determinato, interpretando per il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla laboriosa procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia espressamente richiesto dal creditore. 4. Come rettamente ha rilevato il primo giudice, l'escussa è l'unica erede del defunto __________ (doc.