2. Il legislatore ticinese non ha ben compreso il problema di diritto esecutivo sotteso all'applicazione della Convenzione di Lugano nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione ed ha attuato una normativa che non è di sussidio al caso di specie, dimenticando che in sostanza nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la Convenzione gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: