la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione (cpv.3). L'art. 513c CPC indica che: - l'istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (cpv.1); - l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (cpv.2); - l'opposizione ex art. 40 Convenzione deve essere proposta nel termine di due mesi dall'intimazione della sentenza del pretore (cpv.3). 2.