L'art. 513b CPC precisa al cpv.1 che il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Per il cpv.2, il pretore è competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 Convenzione secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC; la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione (cpv.3).