- se si applica la Convenzione italo-svizzera, vi è violazione dell'art. 59 Cost. perchè il diritto svizzero riconosce l'esclusiva competenza del giudice svizzero e pertanto non si applicano i disposti convenzionali ex "art. 2 cifra 1 (domicilio del convenuto nello Stato che pronuncia la decisione) e art. 2 cifra 2 (entrata in merito della lite da parte del convenuto senza riserva"; - la somma in esecuzione deve essere notevolmente ridotta, non essendo dato "sapere quale cambio Lit/Fr. sia stato applicato ed a quale data".