1 e 387cpv. 2 CPC, nonchè i disposti citati pronuncia I. L’appello 19 agosto 1995 di __________ a, è accolto. Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 16 giugno 1994 __________, è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ e, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione a: