1. a) Per l'art. 97 n.4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. b) Ex art. 385 cpv. 1 CPC le questioni, che secondo la legge di esecuzione e fallimenti, devono essere deferite all’autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza. Secondo l'art. 387 cpv. 1 CPC nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 82 LEF), esse vengono citate a comparire entro un breve termine. Ex art. 387 cpv.