dall'avv.__________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 agosto 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta. 2. La tassa di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- di ripetibili.