{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-73_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8458&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bed5647926000ab7d308ef84a6c11087"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.1995 14.1995.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:53", "Checksum": "ba2bfd62aa0894a5f9287f09bc25e503", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.1995 14.1995.73\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Per l'art. 97 n.4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.\nb) Ex art. 385 cpv. 1 CPC le questioni, che secondo la legge di esecuzione e fallimenti, devono essere deferite all’autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza.\nSecondo l'art. 387 cpv. 1 CPC nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 82 LEF), esse vengono citate a comparire entro un breve termine.\nEx art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.\nIl principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).\nc) In casu l’escusso ha sollevato in sede di contraddittorio un’eccezione d’ordine contestando la legittimazione dei rappresentanti della __________ comparsi all’udienza. Ottemperando al termine concessole dalla prima giudice, l’__________ in data 27 luglio 1994 ha inviato alla Pretura uno scritto attestante che l’avv. __________, mandatario commerciale, è validamente autorizzato a rappresentarla in ogni procedura giudiziaria, civile ed in tema di esecuzioni e fallimenti presso tutte le istanze e Tribunali del Cantone Ticino. Ex art. 387 cpv. 2 CPC il documento suffragante la pretesa legittimazione dell’avv. __________ avrebbe però dovuto essere prodotto in sede di contraddittorio, pena la perenzione, atteso che il principio dell’oralità ex art. 387 cpv. 2 CPC è cogente ex art. 101 CPC. Alla procedente non poteva di conseguenza venire assegnato un termine per dimostrare la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentarla, per cui non risultando adempiuto il presupposto processuale della legittimazione a rappresentare, l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dalla __________ doveva venire dichiarata irricevibile.\nVisto l'esito, può restare indecisa la questione della legittimazione di un mandatario commerciale a rappresentare la procedente.\n2. L’appello 19 agosto 1994 di __________ va quindi accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 101, 385 cpv. 1 e 387cpv. 2 CPC, nonchè i disposti citati\npronuncia\nI. L’appello 19 agosto 1995 di __________ a, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 8 agosto 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 16 giugno 1994 __________, è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico __________ e, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a: - avv. __________\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}