{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-73_1995-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8458&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bed5647926000ab7d308ef84a6c11087"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.73"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.1995 14.1995.73"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:07", "Checksum": "fe7028ad260c3098c268e9f9d70cf23a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.1995 14.1995.73\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 luglio 1995/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 giugno 1994 da\n|\n|\n__________ rappr. dal __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv.__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 agosto 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta.\n2. La tassa di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- di ripetibili.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 19 agosto 1994 ha postulato l'annullamento della sentenza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 3 ottobre 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 109’361.10 oltre interessi al 7% dall’11 maggio 1994 e Fr. 149.35, indicando quale titolo di credito: “Fr. 109’361.10 nom., vaglia cambiario emesso da __________, all’ordine della __________ e girato __________ con scadenza al 10.5.94 e rimasto impagato, conferma di credito del 23.1.90.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso da __________ all’ordine della __________ per un importo di Fr. 109’361.10, recante quale data di emissione il 23 gennaio 1990 e di scadenza il 10 maggio 1994. A tergo appare la girata, datata 31 dicembre 1992, della __________ all’ordine __________ (doc. A). Quest'ultima ha inoltre prodotto uno scritto, controfirmato in data 22 dicembre 1993, da __________, concernente l’incasso di un credito di Fr. 107’823.40, valuta 31 dicembre 1993 dovuto dall’escusso (doc. D).\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha contestato il potere di rappresentanza dei signori __________ e avv. __________ ad agire in nome e per conto della __________ .\nD. Con sentenza 8 agosto 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che nel termine assegnatole, la procedente ha prodotto una dichiarazione attestante che l’avv. __________, mandatario commerciale della __________, è validamente autorizzato a rappresentarla in ogni procedura giudiziaria civile e in tema di esecuzione e fallimenti presso tutte le istanze e Tribunali del Canton Ticino.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo tra l’altro che in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non è possibile sanare l’assenza di legittimazione dei rappresentanti della procedente posteriormente all’udienza di contraddittorio.\nF. Con osservazioni 3 ottobre 1994 la parte appellata si è opposta al gravame argomentando che è perfettamente conciliabile con la procedura sommaria sanare il difetto di un presupposto processuale entro un breve termine assegnato dal giudice, in casu di cinque giorni.\nin diritto:\n"}