2. a) Ex art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario. Ex art. 1002 cpv. 3 CO la girata al portatore vale come girata in bianco. Ex art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Chi si legittima in tal modo, vale, fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, p. 181 n. 53).