D e E è infatti indicato l’indirizzo del suo studio e non quello privato. In prima sede è stato poi contestato il tasso d’interesse del 2% al mese, che porterebbe ad un interesse annuo di circa il 27% così come il tasso di cambio. D. Con sentenza 15 luglio 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che i titoli cambiari, formalmente validi, costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione, non ricorrendo uno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo sia la la carenza di legittimazione attiva della procedente che la sua legittimazione passiva.