500.-- di ripetibili.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 28 luglio 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 2/8 agosto 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 102’188.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1994 e Fr.1’111.75 oltre interessi al 5% dal 3 gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: