dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/18 luglio 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e pertanto l’opposizione interposta al PE n. __________ è respinta in via provvisoria. 2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla creditrice è a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- di ripetibili.