{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-72_1995-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8457&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17435f2852defa9fca8324903e8d1b96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.72"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:37", "Checksum": "396532f5fc28f46ce5dd2144e8b042f6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.72\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n12 luglio 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 luglio 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/18 luglio 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e pertanto l’opposizione interposta al PE n. __________ è respinta in via provvisoria.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla creditrice è a carico del convenuto con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- di ripetibili.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 28 luglio 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 2/8 agosto 1994 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n __________ del 15/17 marzo 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 102’188.-- oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 1994 e Fr.1’111.75 oltre interessi al 5% dal 3 gennaio 1994, indicando quale titolo di credito: “Billets à ordre souscrits par le débiteur le 1.4.93, échus le 31.12.93 et protestés - Frais de protêts et autres frais (contre-valeur de 118’000’000 Lit. au cours moyen du 31.12.93)”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda le sue pretese su due vaglia cambiari per gli importi di Lit. 100’000’000 risp. Lit. 18’000’000 emessi a Lugano il 1. aprile 1993 da __________ all’ordine di __________, con scadenza al 31 dicembre 1993 (doc. D e E). I titoli cambiari sono stati protestati in data 3 gennaio 1994 per mancato pagamento (doc. F e G).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha contestato la legittimazione attiva del procedente, ritenuto che contrattualmente quale creditrice figura la __________. __________ ha poi negato la sua legittimazione passiva, sostenendo che dai documenti agli atti risultano quali parti contrattuali le società __________ e __________, delle quali egli è amministratore con firma individuale. Sui doc. D e E è infatti indicato l’indirizzo del suo studio e non quello privato. In prima sede è stato poi contestato il tasso d’interesse del 2% al mese, che porterebbe ad un interesse annuo di circa il 27% così come il tasso di cambio.\nD. Con sentenza 15 luglio 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che i titoli cambiari, formalmente validi, costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione, non ricorrendo uno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo sia la la carenza di legittimazione attiva della procedente che la sua legittimazione passiva. Inoltre in prima sede non sarebbe stata verificata la validità formale dei vaglia cambiari. Infatti il titolo cambiario doc. E non indica la valuta.\nF. Con osservazioni 19 agosto 1994 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nNel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).\n"}