L'appello 31 maggio 1994 __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 24/25 maggio 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata: "1. L'istanza 14 marzo 1994 __________ __________ è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è a carico della __________, che rifonderà all'ing. __________ fr. 1'500.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 480.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ __________ che rifonderà __________ Fr. 2'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.