L'appellante ha postulato un'indennità di prima e seconda sede di Fr. 2.121.--. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare una equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3C) il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III