del pegno annulla e sostituisce quella emessa in data 2.02.1993" non poteva prorogare il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 154 LEF, già per il fatto che questa emissione non trova legittimazione nel diritto esecutivo che non consente di ripristinare termini ormai decaduti emettendo indebitamente un nuovo precetto esecutivo con lo stesso numero di quello ormai insanabilmente perento. La creditrice ha omesso di procedere tempestivamente anche contro la terza proprietaria del pegno. 2. L'appellante ha postulato un'indennità di prima e seconda sede di Fr.