Le due esecuzioni, quella contro il debitore e quella contro il terzo proprietario del pegno, sono indipendenti. In ciascuna di esse devono essere rispettati i termini massimi previsti dall'art. 154 LEF (cfr. Claus Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, Diss. Zurigo 1968, p. 131/132). Infatti dall'art. 98 cpv. 2 RFF si deduce che la sospensione dell'esecuzione nei confronti del terzo proprietario del pegno interviene solo nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione inoltrata contro quest'ultimo.