1. a) Secondo l'art. 154 LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un pegno manuale prima di un mese né più tardi di un anno e, se si tratti di un'ipoteca, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l'azione a quello della sua giudiziale definizione. L'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 154 LEF comporta la nullità radicale dell'esecuzione. Di questa nullità deve essere tenuto conto d'ufficio (cfr. DTF 69 III 46). Le due esecuzioni, quella contro il debitore e quella contro il terzo proprietario del pegno, sono indipendenti.