500.-- di indennità." Decisione tempestivamente dedotta in appello dall'escussa che con atto 31 maggio 1994 ha postulato in ordine l'irricevibilità e in via subordinata la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ per l'incasso di Fr. 542'514,70 oltre interessi al 7% dal 31 agosto 1992 e Fr. 200.--, indicando quale titolo di credito: "Debito in conto mutuo ipotecario no.