L'istanza è parzialmente accolta. 2. E' rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di Fr. 530'416.65 oltre interessi al 5% su fr. 500'000.-- dal 1. settembre 1992 e su Fr. 29'166.65 dal 16 febbraio 1993. 3. La tassa di giustizia globale di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è a carico della convenuta, che rifonderà all'istante Fr. 500.-- di indennità.