{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-71_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8456&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17c3a54530645cf4767f40183a82bfd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:01", "Checksum": "eb501df069b0a8bb64bad3a82aae39a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.71\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Secondo l'art. 154 LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un pegno manuale prima di un mese né più tardi di un anno e, se si tratti di un'ipoteca, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l'azione a quello della sua giudiziale definizione. L'inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 154 LEF comporta la nullità radicale dell'esecuzione. Di questa nullità deve essere tenuto conto d'ufficio (cfr. DTF 69 III 46). Le due esecuzioni, quella contro il debitore e quella contro il terzo proprietario del pegno, sono indipendenti. In ciascuna di esse devono essere rispettati i termini massimi previsti dall'art. 154 LEF (cfr. Claus Schellenberg, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, Diss. Zurigo 1968, p. 131/132). Infatti dall'art. 98 cpv. 2 RFF si deduce che la sospensione dell'esecuzione nei confronti del terzo proprietario del pegno interviene solo nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione inoltrata contro quest'ultimo. In caso contrario l'esecuzione diviene caduca.\nb) In casu alla terza proprietaria del pegno __________ è stata notificata nell'esecuzione n. ____________________una copia del PE in data 9 febbraio 1993, mentre l'opposizione è stata interposta l'11 febbraio 1993 (doc. 1). Ritenuto che la __________ non ha sospeso con un'azione giudiziaria il termine di un anno previsto dall'art. 154 LEF, l'esecuzione nei confronti dell'appellante è decaduta trascorso il citato termine, ossia il 9 febbraio 1994, per cui l'istanza 14 arzo 1994 è tardiva. Infatti l'emissione di un secondo PE in data 8 febbraio 1994 (doc. Q), sempre nell'esecuzione n. __________da parte dell'UEF di Bellinzona, con la menzione \"la presente copia per il terzo prop. del pegno annulla e sostituisce quella emessa in data 2.02.1993\" non poteva prorogare il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 154 LEF, già per il fatto che questa emissione non trova legittimazione nel diritto esecutivo che non consente di ripristinare termini ormai decaduti emettendo indebitamente un nuovo precetto esecutivo con lo stesso numero di quello ormai insanabilmente perento. La creditrice ha omesso di procedere tempestivamente anche contro la terza proprietaria del pegno.\n2. L'appellante ha postulato un'indennità di prima e seconda sede di Fr. 2.121.--.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto o l'ammissibilità di un'opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare una equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3C) il Tribunale federale ha rilevato che l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulle modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69 nel senso che l'indennità, nella procedura di rigetto dell'opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. Ex art. 18 cpv. 1 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicabile in via sussidiaria e nei limiti posti dall'art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20.000.--. In considerazione del valore di causa e della natura disputa, come pure del tempo impiegato, l'indennità di prima sede va fissata in Fr. 1'500.-- e in Fr. 2'000.-- in sede di appello (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).\n3. L'appello 31 maggio 1994 della __________ va quindi accolto nel senso che l'istanza di rigetto è dichiarata irricevibile per carenza del presupposto processuale della valida esecuzione.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51,54,67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 154 LEF e 98 cpv. 2 RFF, nonché i disposti citati.\npronuncia\nI. L'appello 31 maggio 1994 __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 24/25 maggio 1994 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformata:\n\"1. L'istanza 14 marzo 1994 __________ __________ è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è a carico della __________, che rifonderà all'ing. __________ fr. 1'500.-- a titolo di indennità.\"\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 480.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ __________ che rifonderà __________ Fr. 2'000.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}