{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-71_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8456&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17c3a54530645cf4767f40183a82bfd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:01", "Checksum": "eb501df069b0a8bb64bad3a82aae39a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.71\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n14 agosto 1995/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 24 maggio 1994 ha così deciso:\n\"1. L'istanza è parzialmente accolta.\n2. E' rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di Fr. 530'416.65 oltre interessi al 5% su fr. 500'000.-- dal 1. settembre 1992 e su Fr. 29'166.65 dal 16 febbraio 1993.\n3. La tassa di giustizia globale di fr. 320.--, da anticipare dall'istante, è a carico della convenuta, che rifonderà all'istante Fr. 500.-- di indennità.\"\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall'escussa che con atto 31 maggio 1994 ha postulato in ordine l'irricevibilità e in via subordinata la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________dell'8 febbraio/2 marzo 1994 dell'UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ per l'incasso di Fr. 542'514,70 oltre interessi al 7% dal 31 agosto 1992 e Fr. 200.--, indicando quale titolo di credito: \"Debito in conto mutuo ipotecario no. __________disdetto per il 31.08.92 garantito dalle seguenti cartelle ipotecarie: fr. 60'000--, doc. __________0 - 22.10.73, I. rango fogli PPP __________ - __________, Fr. 60'000.--, doc. __________-23.02.81, II. rango fogli PPP __________ - __________Fr. 30'000.--, doc. __________ -27.12.88, III. rango fogli PPP __________ - __________ Fr. 60'000.--, doc. ____________________- 22.10.73, I. rango fogli PPP - __________, Fr. 110'000.-- doc. __________ - 26.02.88, II. rango fogli PPP __________ - __________ fr. 60'000.--, doc. __________- 22.10.73. I. rango fogli PPP __________ - __________- __________ Fr. 120'000.--, doc. __________ - 26.02.88, II. rango fogli PPP - __________ + spese di banca.\"\nInterposta tempestiva opposizione sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una lettera di concessione di mutuo 28 dicembre 1988 (doc. A) così come su un contratto di mutuo 9 febbraio 1989 (doc. O) per l'importo di Fr. 500'000.--, sottoscritti sia dall'ing. __________ che dalla terza proprietaria del pegno __________ ad un interesse annuo del 5%. Il contratto di mutuo è garantito dalla costituzione a pegno da parte della __________ di sette cartelle ipotecarie al portatore per pari importo (doc. da C a I). Con scritto 17 agosto 1992 la creditrice ha disdetto il mutuo per il 30 agosto 1992 (doc. N).\nC. All'udienza di contraddittorio la __________ ha dapprima rilevato la caducità dell'esecuzione in oggetto. Infatti la copia del PE n. __________indirizzatale quale terza proprietaria del pegno, le sarebbe stata notificata già in data 9 febbraio 1993. Al citato PE avrebbe interposto opposizione motivata. Essendo poi trascorso un anno dalla notifica, senza che sia stata inoltrata alcuna azione giudiziaria, l'esecuzione sarebbe decaduta ex art. 154 LEF e la presente procedura divenuta priva d'oggetto.\nD. Con sentenza 24 maggio 1994 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto parzialmente l'istanza, argomentando, per quanto è qui di rilievo, che il PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, emesso in data 8 febbraio 1994 e intimato all'escussa il 2 marzo 1994, annulla e sostituisce quello precedente datato 2 febbraio 1993 ed intimato il 9 febbraio 1993 (doc. Q). In prima sede l'esecuzione in esame è stata di conseguenza considerata valida.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa ribadendo la nullità dell'esecuzione in oggetto per decadenza ritenuto che comunque non vi sarebbe titolo di rigetto.\nConsiderato\nin diritto:\n"}