preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________ ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili; considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto; rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese