{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-70_2000-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8455&nX40_KEY=4711471&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d4eff8a9ed847dfaa3eb3a4fc9c48c7a"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000 14.1995.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:25:30", "Checksum": "39f74983b8052da4bea0da5dc97fd540", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000 14.1995.70\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 giugno 1993 da\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991.\n2. La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della __________\npreso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________\nritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili;\nconsiderato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;\nrilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende\npriva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese\ne indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti\nne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie;\npronuncia\n1. L'appello 30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.\n2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}