{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-6_1995-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8433&nX40_KEY=4711565&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ba38758982b55fda40f055ac7d32eb0d"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.1995 14.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:38:19", "Checksum": "32d4ca2545629c59e1e9f876bb6e193f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.02.1995 14.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 dicembre 1994 da\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7/12 settembre 1994 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 6 dicembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta. Conseguentemenete l’opposizione al PE n. __________ di data 7.9.1994 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via definitiva, limitatamente a Fr. 419’734.90, oltre interessi al 5% dal 1.4.1990 e Fr. 198.-- di spese esecutive.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- e le spese, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico. La stessa rifonderà alla controparte l’importo di Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 30 dicembre 1994 ha postulato l’integrale accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\npreso atto dello scritto 11 gennaio 1995 del patrocinatore dell’appellante che ha dichiarato di ritirare l’appello;\nconsiderato che il ritiro dell’appellazione ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;\nritenuto per le peculiarità del caso di prescindere dal prelevare la tassa di giustizia;\nDECRETA\n1. L’appello 30 dicembre 1994 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.\n2. Non si preleva la tassa di giustizia.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}