{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-69_1998-11-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8454&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=20&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "87b4ba97be746ee8a778cb19b1363a4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.1998 14.1995.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:08:37", "Checksum": "2716df839f9dd35f0f03e3799d901b6f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.1998 14.1995.69\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nB/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente |\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 dicembre 1992 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________, quale convenuto __________ quale terzo proprietario del pegno\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/18 novembre 1992 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 5 marzo 1993 ha così deciso:.\n“1. L’istanza è accolta: l’opposizione al PE __________ è respinta in via definitiva per fr. 23’455.-- oltre interessi al 6% dal 28. gennaio 1992 su fr. 22’665.--, dal 24.9.1992 su fr. 790.-- e fr. 86.-- di spese esecutive.\n2. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.-- da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto e del terzo proprietario del pegno, i quali rifonderanno in solido all’istante fr. 850.-- di ripetibili.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello da __________, che con atto 18 marzo 1993 ha postulato la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di rigetto per nullità della procedura esecutiva, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 18 aprile 1998 il procedente ha presentato le sue osservazioni, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la presente procedura è stata sospesa, avendo l’appellante il 18 marzo 1993 presentato ricorso alla CEF quale Autorità di vigilanza contro l’operato dell’UEF di Locarno in merito all’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________in oggetto;\nritenuto che con decisione 21 settembre 1993 l’Autorità di vigilanza ha dichiarato nulla la notifica del PE n. __________ a __________ quale terzo proprietario del pegno immobiliare, erroneamente avvenuta a mezzo del debitore ____________________, in luogo di __________\npreso atto che in seguito alla dichiarazione di nullità della notifica del PE __________\nla procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 23 dicembre 1992 è divenuta priva d’oggetto;\nrilevato come di conseguenza anche la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto;\nconsiderato come per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’assegnare indennità;\npronuncia:\n1. L’appello 18 marzo 1993 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.\n2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}